Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual and legal grounds in the complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Giammona inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant's sole ground was a generic allegation of insufficient reasoning regarding evidence for the charge of receiving stolen goods, without specifying the exact legal or factual errors. The court ruled that such vague complaints fail to meet the requirements of Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; The appeal must contain specific grounds of fact and law; generic criticisms of reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMMONA SALVATORE nato a PALERMO il 23/11/1977 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Giammona; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui — a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta ( si veda pag. 2 della impugnata sentenza) — solo genericamente si evocano presunte carenze motivazionali in ordine alla valutazione del materiale probatorio posto a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, in quanto privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., e dunque aspecifico, non essendo connotato né da una puntuale enunciazione degli elementi di fatto e di diritto che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, né da un effettivo confronto con le argomentazioni su cui si fonda la decisione del provvedimento impugnato; che, in proposito, va ricordato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec