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Ordinanza — n. 9731/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding sentencing reduction and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9731/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Roberto Ferrante inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly justify the reduction of his sentence and the application of specific mitigating circumstances under the Penal Code. The court ruled that determining whether and how to apply these mitigating factors is a matter of factual discretion for the trial judge, not subject to legal review on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 116 cod. pen.: The application and concrete determination of mitigating circumstances constitute a factual judgment within the trial judge's discretion, rendering such decisions immune from appellate review for lack of reasoning.

Parole chiave

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lack of reasoning appeal mitigating circumstances sentencing reduction factual discretion recidivism application Italian Penal Code inadmissible appeal sfratto di conduttore commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
riferendosi ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 116 cod. pen.
271269); che, del pari, la sentenza ha applicato l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. riferendosi ai criteri di cui all'art.
art. 116 cod. pen
271269); che, del pari, la sentenza ha applicato l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen.
art. 133 cod. pen
riferendosi ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna
Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE ROBERTO nato a PALERMO il 08/04/1969 avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Ferrante; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla riduzione di pena operata dai giudici di appello per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 116 cod. pen., è manifestamente infondato, dovendosi osservare (cfr.

Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142 - 01) come l'applicazione o meno delle suddette attenuanti e la loro concreta determinazione è un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e, quindi, sottratto al controllo di legittimità, e che ben può essere motivato implicitamente attraverso il riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (in particolare, la Corte territoriale ha sottolineato la gravità offensiva della condotta violenta e minacciosa del ricorrente e degli altri correi), nonché sulla base della sussistenza dei precedenti penali dell'odierno ricorrente su cui si fonda l'applicazione della recidiva reiterata contestata nei suoi confronti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;

Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, del pari, la sentenza ha applicato l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. riferendosi ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella sua piena discrezionalità e senza alcuna violazione di legge, peraltro accogliendo il motivo di appello sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,