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Ordinanza — n. 9730/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of argumentation and infounded challenge to conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9730/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged the lower court's conviction for counterfeiting and receiving counterfeit goods, arguing flaws in reasoning and sentencing. The court rejected these claims as they merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level without providing a concrete, reasoned critique.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals must present a concrete, reasoned critique of the lower court's decision; mere repetition of previously rejected arguments or lack of specific argumentation renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of argumentation reiteration of arguments sentencing review criminal procedure code controllo periodico della detenzione rischio di soggiorno illegale prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO ANDREA nato a PALERMO il 18/02/1954 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Di Mauro; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 474, comma secondo, cod. pen., e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione, non sono formulati in termini consentiti in questa sede, oltre che manifestamente infondati; che, infatti, le suddette doglianze non risultano connotate dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. poiché, non caratterizzate da un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base del decisum, e omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, sono fondate su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale; che, infatti, i giudici di appello, contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, hanno offerto una compiuta motivazione, esente da vizi, con cui sulla base di congrui e logici argomenti giuridici, e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 2 e 3 della impugnata sentenza), hanno indicato le ragioni per cui devono ritenersi sussistenti tutti i presupposti soggettivi e oggettivi per attribuire all'odierno ricorrente tanto il reato di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, quanto quello di ricettazione; osservato che il terzo motivo, con cui si contesta il giudizio sulla pena, è manifestamente infondato a fronte della motivazione della Corte territoriale, che sottolineandone la congruità e proporzionalità — tenuto conto delle caratteristiche del fatto criminoso e della significativa capacità a delinquere del ricorrente per i suoi precedenti penali, anche specifici — ha riconfermato la statuizione del giudice sul punto; che a tal proposito deve ribadirsi come per costante giurisprudenza non vi sia margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend