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Ordinanza — n. 9729/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because prescription period calculation relies on the reading date, not the deposit date of the judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9729/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the prescription period for the alleged crimes had not yet expired. The appellant argued for the extinction of offenses based on a timeline that did not account for the specific legal standard regarding judgment dates. The court rejected this by applying the established principle that prescription calculations depend on the reading of the judgment's operative part, not its subsequent deposit.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.p.; Art. 158 c.p.: The prescription period for criminal offenses is calculated from the date of reading the operative part of the conviction judgment, not the date of its deposit.

Parole chiave

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criminal prescription period judgment reading date judgment deposit date statute of limitations criminal appeal inadmissibility spionaggio economico abuso di un impianto per l'elaborazione di dati informatica

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.p.
Art. 158 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019
(In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il reato si fosse prescritto, in quanto il termine relativo era decorso nelle more tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza)» (così, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO DANIELE nato a TERMINI IMERESE il 21/05/1998 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Napolitano; considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata declaratoria di estinzione dei reati ex art. 707 e 651 cod. pen. pen. ascritti all'odierno ricorrente per decorso del termine di prescrizione, intervenuto prima della data del deposito della motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, dovendosi a tal riguardo ribadire il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il reato si fosse prescritto, in quanto il termine relativo era decorso nelle more tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza)» (così, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02); che, nel caso di specie, dunque, deve constatarsi come il 24 aprile del 2024, data della lettura del dispositivo del provvedimento impugnato, non fosse ancora spirato il termine necessario per la prescrizione dei suddetti reati, la cui commissione, in base a quanto riportato nei capi di imputazione e a quanto accertato dai giudici di merito, risale al 23 maggio 2019; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,