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Ordinanza — n. 9728/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding substitution of detention as non-justiciable fact review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9728/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to substitute the imposed detention with a suspended sentence or controlled liberty. The court ruled that determining eligibility for such substitution is a factual assessment, not a legal error reviewable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 53, law n. 689 of 24 November 1981; The decision on whether conditions for substituting a short custodial sentence with a suspended sentence or controlled liberty constitute a factual finding that cannot be challenged for legal violation unless the reasoning is manifestly illogical.

Parole chiave

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substitution of penalty controlled liberty factual assessment non-justiciable review appellate jurisdiction divieto di costruzione di diritto pubblico reati contro la tranquillità pubblica protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 53, law n. 689 of 24 November 1981
150, il giudizio in ordine alla sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Art. 133 cod. pen.
276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente indicato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni del rigetto della richiesta di sostituzione (si veda pag.
art. 133 cod. pen
276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente indicato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni del rigetto della richiesta di sostituzione (si veda pag.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic
286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATELLI FELICE nato a PALERMO il 29/03/1969 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Felice Brancatelli; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere i giudici di appello provveduto alla sostituzione della pena detentiva irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente con quella della semidetenzione o della libertà controllata, non è consentito in questa sede, in quanto, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudizio in ordine alla sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr.

Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente indicato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni del rigetto della richiesta di sostituzione (si veda pag. 5 della impugnata sentenza), peraltro proposta con l'atto di appello in termini del tutto generici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende/

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i