Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Leonardo Capizzi inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant argued for a review of the conviction's motivation and sentencing, but the court found these arguments generic and repetitive of issues already rejected in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a concrete, specific critique of the original judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and not merely repetitive of lower court arguments; generic complaints regarding motivation or sentencing without concrete analysis of the original judgment's reasoning result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPIZZI LEONARDO nato a AGRIGENTO il 03/05/1977 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Capizzi Leonardo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti contestati, non è formulato in termini consentiti in questa sede, oltre che manifestamente infondato; che preliminarmente deve osservarsi come la suddetta doglianza risulti riproduttiva di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con logici e congrui argomenti giuridici, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta sussistenza di una condotta costitutiva dei reati, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in proposito, la pag. 2 della sentenza impugnata); considerato, del pari, che la Corte ha fornito congrua motivazione in ordine alla determinazione della pena e le deduzioni difensive coltivate in ricorso risultano generiche rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende/
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i