Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentative criticism against lower court's discretionary sentencing decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint failed to provide specific, argumentative criticism distinct from those already rejected by the Court of Appeal. The lower court correctly noted that the defense's request for public utility work lacked supporting documentation and that the decision to reject it fell within the discretionary factual assessment of the trial judge. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the threshold for a specific legal challenge to the discretionary sentencing choice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20-bis cod. pen.; Art. 545-bis cod. proc. pen.; Art. 58 law n. 689/1981: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected by the Court of Appeal without providing specific, argumentative criticism, as the application of substitute penalties involves a discretionary factual judgment not subject to illegality review unless manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAINO EMANUELE ANTONIO nato a BUSTO ARSIZIO il 28/03/1967 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Antonio Laino; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso - con cui si lamenta violazione di legge in ordine agli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod. proc. pen. e art. 58 della legge del 24 novembre del 1981, n. 689, per non avere i giudici di merito accolto la richiesta della sostituzione della pena detentiva irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente con quella del lavoro di pubblica utilità proposta dalla difesa - è formulato in termini non consentiti in questa sede, perché fondato su profili di censura riproduttivi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte d'appello, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, i giudici di merito (si veda pag.2 della impugnata sentenza), sottolineando anche come gli assunti difensivi non risultino supportati dalla produzione di alcuna documentazione, hanno compiutamente indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a base del rigetto della richiesta, dovendosi a tal riguardo sottolineare che, invero, in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un giudizio di fatto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato (come nel caso di specie) in modo non manifestamente illogico (cfr.
Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de