Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge on sentencing discretion and lack of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Adrian Gabriel Cristea inadmissible and ordered him to pay court costs. Cristea argued that the lower court exceeded its sentencing discretion regarding attempted theft and receipt, failing to apply statutory mitigating circumstances. The court rejected this, ruling that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code and that a lack of explicit consideration for mitigating factors does not constitute a ground for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that sentencing discretion belongs to the trial judge and that an appeal challenging the congruity of the sentence or the non-application of mitigating circumstances is inadmissible unless the judgment is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTEA ADRIAN GABRIEL nato il 27/05/1977 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Adrian Gabriel Cristea; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente per i reati di furto tentato e ricettazione a lui ascritti (in particolare per il mancato contenimento della pena base e dell'aumento determinato per il riconoscimento della continuazione in misura prossima al minimo edittale, oltre che per l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche) risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, oltre che manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni; che, in primis, emerge come l'odierno ricorrente, nella sostanza, abbia rivendicato un inesistente diritto alla determinazione della pena in misura pari o comunque prossima al minimo della pena, dovendosi, invece, a tal proposito, sottolineare che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); che, in secundis, anche per quanto attiene al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art.62-bis cod. pen., deve ribadirsi il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare tale diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti@ mancata ikOplicazione delle /Addette circostanzg Set considerando che esso può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendo essere valorizzati in tal senso anche i soli precedenti penali del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, in conclusione, a fronte di una compiuta motivazione esente da vizi logici, deve sottolinearsi come l'onere argomentativo del giudice sul punto sia stato 67- adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle