Italian Court dismisses appeal as inadmissible for citing already reviewed facts and sentencing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marco Ravasio's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because it merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts regarding the existence of fraud and slander charges. The second ground was rejected because it concerned the severity of the punishment, which is not admissible for review under Article 62 bis of the Penal Code in a legality proceeding. Consequently, the appeal was dismissed without a merits decision, as the lower court's reasoning was deemed sufficient and consistent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the lower courts or if it challenges the severity of the punishment, which falls outside the scope of a legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVASIO MARCO nato a LECCO il 02/02/1977 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marco Ravasio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dei reati ascritti al prevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante gli elementi costitutivi dei reati di truffa e calunnia contestatigli); che, del resto, la sentenza impugnata costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de