Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural preclusion and lack of timely request for alternative sanctions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Delibeqa Adija inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's judgment on grounds including lack of reasoning and errors in evaluating evidence regarding criminal liability. The court rejected these arguments, citing procedural preclusion that bars the cassation level from re-evaluating facts or logic, and noting the appellant failed to timely request specific alternative sanctions during the hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 213 cod. proc. pen.; Art. 69, 132 cod. pen.; Art. 189, 192, 213 cod. proc. pen.; Art. 20 bis cod. pen.; Art. 545 bis cod. proc. pen.; Art. 95 d.lgs. 10/10/2022 n. 150. The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or logical consistency of lower court reasoning; requests for alternative sanctions must be made during the hearing of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELIBEQA ADIJA nato il 09/05/1962 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; k ii
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Delibeqa Adija; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in relazione all'art. 213 cod. proc. pen. (quanto all'efficacia probatoria della ricognizione formale per omissione degli atti preliminari previsti dalla norma), nonché la violazione di legge in ordine agli artt. 189, 192, 213 cod. proc. pen. (per errata valutazione del materiale probatorio in atti) e l'altro l'apparenza della motivazione con riferimento agli artt. 69, 132 cod. pen., oltre alla violazione di legge degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. (avuto riguardo al reato di cui al capo 3 dell'imputazione), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno ,o1.0 compiutamente ed ampiamente esplicitato le ragioni del wo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati; considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione e la violazione di legge degli artt. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo (in quanto il ricorrente non ha effettuato alcuna esplicita richiesta in sede di gravame, ovvero in sede di conclusioni scritte) e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi [...], affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire al più tardi nel corso dell'udienza di discussione del gravame (cfr.
Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01); /14 rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am