Italian appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify legal grounds and factual elements in the appeal petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salaheddine Aboulfadi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant's petition was rejected because it lacked the specific legal and factual elements required by Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. The court emphasized that an appeal must articulate precise grounds to allow the reviewing judge to exercise its supervisory function, noting the appellant's generic and vague criticisms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the legal grounds and factual elements supporting the criticism, as the essence of the appeal is the argumented critique of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOULFADL SALAHEDDINE nato il 04/03/1997 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salaheddine Aboulfadi; considerato che non risulta formulato in termini consentiti in questa sede l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui solo genericamente si evocano presunti difetti di logicità e carenze della motivazione posta a base del provvedimento impugnato, finendo, invero, con il censurare, ancora una volta in termini del tutto vaghi, una decisione asseritamente sbagliata, poiché fondata su una ricostruzione dei fatti travisata e retta da un compendio probatorio incerto e insufficiente; che, infatti, deve osservarsi come la suddetta doglianza sia totalmente generica per indeterminatezza, essendo priva dei requisiti prescritti dall' art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto — a fronte di una motivazione che, contrariamente a quanto contestato, risulta congrua e logicamente corretta, e con cui la Corte territoriale ha adeguatamente vagliato e disatteso le censure prospettate con l'atto di appello (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza) — omette di indicare con la dovuta e concreta specificità e puntualità gli elementi che sono alla base del motivo di ricorso, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito, giova ribadire che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos