Cassation appeal dismissed for being inadmissible due to lack of specific factual and legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a generic allegation of motivational defects without specific citations. The appellant failed to enumerate the factual and legal elements supporting the claim or contrast them with the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to exercise its supervisory function under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, Art. 591 c.p.p.; The appeal must specifically indicate the legal and factual grounds for dissent to be admissible, as a generic critique of the lower court's motivation renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIA GIANLUCA nato a CASSINO il 10/05/1988 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianluca Mattia; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso solo genericamente evoca presunti vizi motivazionali in ordine alla mancata assoluzione dell'odierno ricorrente in relazione ai reati ex artt. 648 cod. pen. e 55 e 56 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sicché non è consentito in questa sede, in quanto - a fronte di una congrua motivazione esente dai vizi contestati, fornita dai giudici di appello a base della affermazione della penale responsabilità dell'odierno ricorrente - esso risulta privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., e dunque aspecifico, non essendo connotato né da una puntuale enunciazione degli elementi di fatto e di diritto che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, né da un effettivo confronto con le argomentazioni su cui si fonda la decisione del provvedimento impugnato (si veda pag. 1 della impugnata sentenza); che, in proposito, va ricordato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,