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Ordinanza — n. 9708/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints lacking specific legal analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9708/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Michael Calaresu's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued for a different criminal charge and omitted mitigating circumstances, but the court found these points to be mere complaints without specific legal critique. Consequently, the court ruled that the appeal failed because it merely restated arguments already rejected by the lower courts without providing a new legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 624, 648 c.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of complaints regarding facts or general legal points without specific, critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints lack of specific critique criminal procedure Court of Cassazione sanzione disciplinare dell'avvocato risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 648 c.p.
in luogo dell'ipotesi di cui all'art. 648 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 648 cod. pen
in luogo dell'ipotesi di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALARESU MICHAEL nato a SASSARI il 17/11/1992 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; \ Pr

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michael Calaresu; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'omessa applicazione degli artt. 624 ovvero 648 cpv. cod. pen. in luogo dell'ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen., è indeducibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, per di più riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 9 della sentenza impugnata in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A dell'imputazione nella fattispecie di ricettazione, atteso il lapalissiano ed inequivocabile compendio probatorio comprovante oltre ogni ragionevole dubbio l'ipotesi contestata); che, peraltro, tale doglianza è volta a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito alle pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata; che l'argomentazione inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche è aspecifica rispetto alla congrua motivazione offerta a fg. 9 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d