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Ordinanza — n. 9705/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9705/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9705/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDOLA ANDREA nato a CATANIA il 23/10/1995 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle-partt;— udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA. letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Mendola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quanto mancato riscontro di cause di proscioglimento ex art 129 cpp trattandosi di questione assorbita dalla rinunzia sottesa al concordato (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9705/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro concordato nel fallimento remissione del debito ammortamento del prestito abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Mendola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDOLA ANDREA nato a CATANIA il 23/10/1995 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle-partt;— udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA. letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Mendola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quanto mancato riscontro di cause di proscioglimento ex art 129 cpp trattandosi di questione assorbita dalla rinunzia sottesa al concordato (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2