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Ordinanza — n. 9703/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as merely reproducing already adjudicated and correctly rejected arguments by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9703/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Dedja Hysni and Alessandro Annoni inadmissible. The court found these arguments were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the Florence Court of Appeal with legally sound reasoning. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct and coherent reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeals reproductive arguments double jeopardy procedural economy Cassation review procedural costs recidivism defense reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEDJA HYSNI nato il 02/02/1967 ANNONI ALESSANDRO nato a CASORIA il 13/08/1953 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi autonomamente proposti nell'interesse di Dedja Hysni e Alessandro Annoni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse di Dedja Hysni; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alle posizioni dei due ricorrenti in relazione alla recidiva rispettivamente ascritta, alle generiche denegate per entrambi e alla misura della pena loro irrogata; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.