Ordinanza — n. 9702/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMSAADI ABDELHADI nato il 22/04/1978 avverso la sentenza del 27/04/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lamsaadi Abdelhadi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza di primo grado per motivi tutti marcatamente afferenti a vizi della motivazione considerati dall'art 606 lettera e) cpp, non consentiti in caso di ricorso proposto ai sensi dell'ad 569 e che nella specie, considerato il tenore dell'impugnazione, non può disporsi la conversione in appello, giacchè emerge senza incertezze che il ricorrente ha inteso deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato ( ex multis, Sez. 6 - , Sentenza n. 1108 del 06/12/2022 dep. 2023, Rv. 284333); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9702/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMSAADI ABDELHADI nato il 22/04/1978 avverso la sentenza del 27/04/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lamsaadi Abdelhadi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza di primo grado per motivi tutti marcatamente afferenti a vizi della motivazione considerati dall'art 606 lettera e) cpp, non consentiti in caso di ricorso proposto ai sensi dell'ad 569 e che nella specie, considerato il tenore dell'impugnazione, non può disporsi la conversione in appello, giacchè emerge senza incertezze che il ricorrente ha inteso deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato ( ex multis, Sez. 6 - , Sentenza n. 1108 del 06/12/2022 dep. 2023, Rv. 284333); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.