Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9702/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9702/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9702/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMSAADI ABDELHADI nato il 22/04/1978 avverso la sentenza del 27/04/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lamsaadi Abdelhadi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza di primo grado per motivi tutti marcatamente afferenti a vizi della motivazione considerati dall'art 606 lettera e) cpp, non consentiti in caso di ricorso proposto ai sensi dell'ad 569 e che nella specie, considerato il tenore dell'impugnazione, non può disporsi la conversione in appello, giacchè emerge senza incertezze che il ricorrente ha inteso deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato ( ex multis, Sez. 6 - , Sentenza n. 1108 del 06/12/2022 dep. 2023, Rv. 284333); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9702/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale ritiro della domanda di revisione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
284333); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMSAADI ABDELHADI nato il 22/04/1978 avverso la sentenza del 27/04/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lamsaadi Abdelhadi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza di primo grado per motivi tutti marcatamente afferenti a vizi della motivazione considerati dall'art 606 lettera e) cpp, non consentiti in caso di ricorso proposto ai sensi dell'ad 569 e che nella specie, considerato il tenore dell'impugnazione, non può disporsi la conversione in appello, giacchè emerge senza incertezze che il ricorrente ha inteso deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato ( ex multis, Sez. 6 - , Sentenza n. 1108 del 06/12/2022 dep. 2023, Rv. 284333); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.