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Ordinanza — n. 9701/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because arguments contesting evasion configuration contradict prior acquittal request based on minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9701/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the characterization of evasion, but the defense had previously requested acquittal based on the minor nature of the offense, which presupposes criminal liability. The court ruled that since the lower court correctly established criminal responsibility regarding the constitutive elements of the crime, the appellant's new arguments were not permitted in a finality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Arguments contesting the configurability of evasion are inadmissible in finality proceedings when the defense previously requested acquittal based on minor offense, as this presupposes criminal liability which the lower court correctly established.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evasion characterization minor offense defense finality proceeding limits criminal liability presupposition esenzione dalla pena eccezioni difensive evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGGIANELLI FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 23/11/1991 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Caggianelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto diretti a contestare la configurabilità dell'evasione contestata quando in appello la difesa aveva chiesto l'assoluzione per la particolare tenuità del fatto, che, a monte, presuppone la responsabilità penale per il fatto in contestazione, comunque puntualmente cristallizzata dall'argomentare dei giudici del merito avuto riguardo ai tratti costitutivi, anche soggettivi, del reato ascritto all'imputato, con motivazione giuridicamente corretta, coerente riguardo alle emergenze acquisite valutate senza incorrere in manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.