Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grievances challenge substantive facts already ruled on by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances challenged the substantive facts regarding the defendant's resistance, which had already been thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant argued against the characterization of resistance, but the court noted these were legal arguments already adequately evaluated with correct reasoning. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals challenging the substantive facts or the subjective elements of a criminal charge already decided by the court of appeal are inadmissible in cassation as they do not raise new legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINA LUCA nato a LECCE il 20/03/1998 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Martina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentQ, dalla legge in sede di legittimità in quanto mettho in discussione la tenuta della decisione gravata quanto ai tratti costitutivi della resistenza ascritta all'imputato, anche sul versante soggettivo , replicando profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inarnmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.