Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are inadmissible for lack of legal violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not constitute legal violations permissible in a final review proceeding. The appellant contested the sentence for tax evasion and alleged a breach of defensive rights regarding procedural delays, but the court found these arguments generic and unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Grounds for appeal must cite specific legal violations; generic challenges to sentencing or unfounded claims of procedural defects render an appeal inadmissible in a final review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUX MARIO nato a FOGGIA il 28/12/1982 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Lux avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo si contesta genericamente la misura della pena irrogata per l'evasione, determinata senza incorrere in alcuna violazione di legge ( il capo in questione è divenuto l'unico fondante la responsabilità si che il passaggio da reato satellite a fatto esclusivo legittimante la condanna ha certamente consentito alla Corte del merito di applicare per tale fatto una pena più grave di quella in origine determinata a titolo di aumento) mentre il secondo è manifestamente infondato ( fissata l'udienza del 14 marzo 2023, la Procura ebbe a depositare le proprie conclusioni, comunicate alla difesa con pec del 7 marzo, mentre la circostanza del disposto rinvio alla successiva udienza del 27 giugno 2023 non imponeva alcuna rinnovazione della già eseguita comunicazione, con conseguente insussistenza della lesione delle prerogative difensive paventata dal ricorso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.