Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing rationale and general recidivism measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised concerned the determination of the punitive treatment and the reasoning behind the imposed sentence. The appellant argued against the penalty and the denial of generic recidivism measures, but the court found the lower court's decision sufficiently motivated and free from logical errors. Consequently, the court ruled that the specific justifications for the base penalty and the reduction applied were clear and not subject to review at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Grounds challenging the reasoning of the imposed sentence or the denial of generic recidivism measures are inadmissible in a criminal appeal for legitimacy if the lower court's decision is sufficiently motivated and the specific justifications are clear.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO DONATO nato a OSTUNI il 23/11/1971 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Donato Greco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto tutti afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla motivazione della pena irrogata e del diniego delle generiche quando, di contro, la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione giacchè la pena base irrogata all'esito della riduzione disposta in appello emerge con immediatezza, senza incertezze argomentative anche con riguardo alle relative ragioni giustificative, considerando la misura predeterminata sia dell'aumento praticato per la recidiva reiterata sia della riduzione inerente al rito mentre le generiche risultano escluse grazie all'assorbente riferimento operato ai rilevanti precedenti del ricorrente, tale da rendere la relativa valutazione di merito non sindacabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.