Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant contested the judgment on liability for illegal substance possession, recidivism, and generic denial of rights, but these points were legally soundly addressed during the first instance. Consequently, the court ruled that such repetitive submissions lack novelty and violate procedural rules governing admissibility in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal with legally correct reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAJEHI GHAZI (CUI 047D6WD) nato il 27/02/1991 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Rajehi Ghazi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, diretti a contestare il giudizio di responsabilità avuti riguardo alla finalizzazione illecita della detenzione della sostanza in contestazione, il riconoscimento della recidiva e il diniego delle generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.