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Ordinanza — n. 9695/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds merely reproduce merits already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9695/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the raised grounds were not permitted in a final review proceeding. The appellant challenged the lower court's identification of the responsible subject, specific intent for the crime, sentence length, and denial of a specific statutory provision, arguing these required re-examination. The court ruled that these points were merely reproductions of arguments already thoroughly evaluated and rejected by the judges of fact with legally sound reasoning, while the third ground was deemed baseless and generic.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: grounds for appeal in a final review proceeding must be new and not merely reproduce arguments already decided by the lower courts; if the lower court's reasoning is legally sound and coherent, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility final review proceeding reproduction of merits specific intent crime lower court reasoning revisione in materia penale reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVREGLIO NICOLA nato a BARI il 01/02/1985 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Lovreglio Nicola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi aggiunti depositati nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, il secondo, il quarto e il quinto, rispettivamente diretti a contestare l'identificazione nel ricorrente del soggetto responsabile della condotta in contestazione, il dolo specifico chiesto per il reato di cui all'ad 336 cp, la misura della pena e la denegata applicazione dell'art 131 bis cp sono tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il terzo motivo, con il quale si lamenta la mancata qualificazione della condotta in termini di minaccia è manifestamente infondato oltre che generico ( perché nulla si argomenta a sostegno di siffatta diversa configurazione); rilevato che all'inammissibilità dei motivi originari di ricorso conseguono sia l'inammissibilità dei motivi aggiunti, sia le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.