Ordinanza — n. 9694/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI UMBERTO nato a SAN SEVERO il 10/01/1989 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Umberto Marinelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto contesta la tenuta della motivazione adottata nel negare l'applicabilità dell'ad 131-bis cp a fronte delle tre condanne per evasione richiamate dalla Corte del merito a supporto di un ineccepibile giudizio di abitualità ostativa, ex lege, alla configurabilità della disposizione evocata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9694/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI UMBERTO nato a SAN SEVERO il 10/01/1989 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Umberto Marinelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto contesta la tenuta della motivazione adottata nel negare l'applicabilità dell'ad 131-bis cp a fronte delle tre condanne per evasione richiamate dalla Corte del merito a supporto di un ineccepibile giudizio di abitualità ostativa, ex lege, alla configurabilità della disposizione evocata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.