Ordinanza — n. 9693/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAITEH MBAH nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Jaiteh Mbah avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata- diretta a contestare il giudizio relativo alla non applicabilità dell'art 131 bis- non considera che la decisione impugnata perviene al relativo esito negativo non tanto in applicazione della novella apportata dalla legge n. 77 del 2019 - che ha escluso il reato in contestazione tra quelli per i quali è possibile applicare la detta causa di non punibilità-, non applicabile ratione temporis, bensi per un sintetico ma non contrastato giudizio di gravità oggettiva della condotta, tale da rendere non censurabile in questa sede la relativa valutazione di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9693/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAITEH MBAH nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Jaiteh Mbah avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata- diretta a contestare il giudizio relativo alla non applicabilità dell'art 131 bis- non considera che la decisione impugnata perviene al relativo esito negativo non tanto in applicazione della novella apportata dalla legge n. 77 del 2019 - che ha escluso il reato in contestazione tra quelli per i quali è possibile applicare la detta causa di non punibilità-, non applicabile ratione temporis, bensi per un sintetico ma non contrastato giudizio di gravità oggettiva della condotta, tale da rendere non censurabile in questa sede la relativa valutazione di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.