Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9693/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9693/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9693/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAITEH MBAH nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Jaiteh Mbah avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata- diretta a contestare il giudizio relativo alla non applicabilità dell'art 131 bis- non considera che la decisione impugnata perviene al relativo esito negativo non tanto in applicazione della novella apportata dalla legge n. 77 del 2019 - che ha escluso il reato in contestazione tra quelli per i quali è possibile applicare la detta causa di non punibilità-, non applicabile ratione temporis, bensi per un sintetico ma non contrastato giudizio di gravità oggettiva della condotta, tale da rendere non censurabile in questa sede la relativa valutazione di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9693/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.

Parole chiave

Generato dall'IA
punibilità attitudine all'integrazione infrazione privilegiata attenuazione della pena quantificazione del torto morale pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAITEH MBAH nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Jaiteh Mbah avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata- diretta a contestare il giudizio relativo alla non applicabilità dell'art 131 bis- non considera che la decisione impugnata perviene al relativo esito negativo non tanto in applicazione della novella apportata dalla legge n. 77 del 2019 - che ha escluso il reato in contestazione tra quelli per i quali è possibile applicare la detta causa di non punibilità-, non applicabile ratione temporis, bensi per un sintetico ma non contrastato giudizio di gravità oggettiva della condotta, tale da rendere non censurabile in questa sede la relativa valutazione di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.