Ordinanza — n. 9692/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLIDORO ROMEO MIRKO nato a FOGGIA il 07/08/1973 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Romeo Mirko Pollidoro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati soto del tutto eccentrici ailla decisione gravata, avuto riguardo al fatto di reato contestato, al soggetto coinvolto nell'illecito considerato dall'argomentare speso dall'impugnazione, alle aggravanti messe in discussione dai motivi, così da rendere, nel suo complesso, integralmente non intellegibile l'impugnazione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9692/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLIDORO ROMEO MIRKO nato a FOGGIA il 07/08/1973 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Romeo Mirko Pollidoro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati soto del tutto eccentrici ailla decisione gravata, avuto riguardo al fatto di reato contestato, al soggetto coinvolto nell'illecito considerato dall'argomentare speso dall'impugnazione, alle aggravanti messe in discussione dai motivi, così da rendere, nel suo complesso, integralmente non intellegibile l'impugnazione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.