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Ordinanza — n. 9691/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and insufficient motivation regarding sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9691/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Cascone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cascone challenged a second-instance judgment that imposed a custodial sentence, arguing the court failed to justify the sentencing balance or consider alternative penalties. The court rejected these claims, noting the lower court properly addressed the sentencing balance and that the appellant offered no legal arguments supporting the omission of alternative sentences.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it contests the judicial balance of circumstances without providing legal grounds for the grievances or failing to make appropriate references to the motivation of the contested act.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing balance review lack of legal grounds insufficient motivation custodial sentence justification court costs and fine appellate procedure rules sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCONE MARCO nato a BARI il 26/03/1991 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Cascone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta il giudizio di bilanciamento tra circostanze e la mancata adozione di una pena sostitutiva rispetto a quella detentiva irrogata senza le ragioni di diritto che giustificano le doglianze e senza operare congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che sul primo tema, con puntualità e logica giustifica il relativo giudizo di merito mentre, riguardo al secondo, non si sofferma a fronte della assenza di sollecitazioni in tal senso prospettate con il gravame o comunque nel corso del giudizio di appello rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.