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Ordinanza — n. 9689/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9689/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9689/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGANTE ANTONIO nato a TERLIZZI il 27/06/1997 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gigante Antonio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata - diretta a contestare la sussistenza dei requisiti costitutivi , anche sul versante soggettivo, della resistenza contestata al ricorrente in ragione della non riscontrata presenza di un atto d'ufficio al quale il ricorrente con la propria condotta si sarebbe opposto, quantomeno in termini di consapevolezza dell'atto stesso, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9689/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione permesso di promuovere un procedimento penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGANTE ANTONIO nato a TERLIZZI il 27/06/1997 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gigante Antonio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata - diretta a contestare la sussistenza dei requisiti costitutivi , anche sul versante soggettivo, della resistenza contestata al ricorrente in ragione della non riscontrata presenza di un atto d'ufficio al quale il ricorrente con la propria condotta si sarebbe opposto, quantomeno in termini di consapevolezza dell'atto stesso, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.