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Ordinanza — n. 9688/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were merely repetitive of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9688/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grounds were not permitted in a legality proceeding. The appellant argued against the material facts of the escape and the denial of a specific probationary sentence, claiming errors in the lower court's reasoning. The court rejected these arguments as they were merely reproductions of already examined and correctly dismissed points, or were manifestly unfounded due to adequate motivation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; grounds for appeal in legality proceedings must be new and not merely repetitive of lower court findings; arguments that simply reproduce the merits' analysis without new legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissibility repetitive grounds merits analysis probationary sentence esecuzione della pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLANTONIO SIMONE nato a TORREMAGGIORE il 24/03/1992 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Piccolantonio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due - inerenti ai profili materiali e soggettivi della evasione contestata e all'applicazione, denegata, dell'art 131-bis cp- sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il terzo, riguardante la valutazione nel negare la pena sostituiva rivendicata dall'imputato, è manifestamente infondato perche anche sul punto la decisione gravata, nel rendere il relativo giudizio prognostico, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.