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Ordinanza — n. 9687/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repetitive grievances already adequately examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9687/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Pasquale Carlone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Carlone challenged the lower court's decision regarding the personal use of seized assets, arguing insufficient reasoning. The court rejected this because the grievances were already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges with legally sound arguments.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grievances raised have already been adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and coherent arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grievances exhaustion of arguments personal use of assets procedural costs award detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLONE PASQUALE nato a CANOSA DI PUGLIA il 29/11/1993 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Carlone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata, diretta a contestare la tenuta della motivazione della decisione gravata sotto il versante della destinazione ad uso personale della sostenza detenuta dal ricorrente, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.