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Ordinanza — n. 9686/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9686/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9686/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FORGIA NUNZIATINA nato il 29/10/1973 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Nunziatina La Forgia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto/oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto senza addurre travisamenti probatori diretti a contrastare la ricostruzione della vicenda a giudizio, sono del tutto generici e affetti da aspecificità estrinseca ) perché inerenti a temi- l'elemento soggettivo della condotta oltraggiosa e la percezione delle parole offensive adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, senza che siffatt entare sia fatto oggetto di effettive doglianze critiche da parte dell'impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9686/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali espressioni sconvenienti atto che arreca pregiudizio oltraggio alla corte ingiuria motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FORGIA NUNZIATINA nato il 29/10/1973 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Nunziatina La Forgia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto/oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto senza addurre travisamenti probatori diretti a contrastare la ricostruzione della vicenda a giudizio, sono del tutto generici e affetti da aspecificità estrinseca ) perché inerenti a temi- l'elemento soggettivo della condotta oltraggiosa e la percezione delle parole offensive adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, senza che siffatt entare sia fatto oggetto di effettive doglianze critiche da parte dell'impugnazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.