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Ordinanza — n. 9683/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9683/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9683/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ' ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNELLI FABRIZIO nato a PORTICI il 14/03/1994 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Brunelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente alla mancata applicazione dell'art 131 bis cod. pen. è manifestamente infondata perché replica profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, così da fendere il relativo giudizio di merito non sindacabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9683/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.

Parole chiave

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censura costituzionale controllo della commisurazione della pena censura formulata in modo carente obbligo di articolare le censure esenzione dal divieto restrizione del diritto d'autore

Disposizioni normative citate

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art 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

eguente ' ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNELLI FABRIZIO nato a PORTICI il 14/03/1994 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Brunelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente alla mancata applicazione dell'art 131 bis cod. pen. è manifestamente infondata perché replica profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, così da fendere il relativo giudizio di merito non sindacabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.