Ordinanza — n. 9679/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMI EUGEN (CUI 01D0J4G) nato il 05/05/1982 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Eugen Carni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura proposta, relativa all'argomentare speso a sostegno dell'aumento per la continuazione, è contiddetto da una motivazione sintetica ma adeguata, contrastata peraltro genericamente per la mancata indicazioq degli elementO pretermessi dalla relatyva valutazione di merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9679/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMI EUGEN (CUI 01D0J4G) nato il 05/05/1982 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Eugen Carni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura proposta, relativa all'argomentare speso a sostegno dell'aumento per la continuazione, è contiddetto da una motivazione sintetica ma adeguata, contrastata peraltro genericamente per la mancata indicazioq degli elementO pretermessi dalla relatyva valutazione di merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.