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Ordinanza — n. 9676/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for citing non-allowed grounds and manifestly unfounded new defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9676/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the cited grounds were not permitted under the law for a legitimacy review. The defense argued that a new lawyer was appointed after the citation notice, while other points merely repeated issues already rejected by the lower court with correct legal reasoning. The court ruled that these arguments lacked novelty and were legally sound, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must cite admissible grounds; arguments merely reproducing issues already decided by the court of first instance or based on procedural irregularities not affecting the judgment's legality are manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility legitimacy review grounds new defense counsel manifestly unfounded arguments Court of Cassazione procedural costs repetitive legal arguments cause di esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 18/06/1985 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe De Simone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente infondato perchè la nomina del nuovo difensore, al quale non sarebbe stato notificato il decreto di citazione in appello, è stata effettuata in data successiva alla rituale notifica operata al pregresso difensore mentre gli altri due, diretti a contestare la corretta applicazione o comunque la tenuta della motivazione spesa nel negare la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cp, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.