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Ordinanza — n. 9673/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9673/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9673/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/03/1984 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Testa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due, diretti a contestare la valutazione probatoria sottesa al giudizio di responsabilità alla Itilke del tenore delle intercettazioni apprezzate dai giudici del merito e a monte la stessa inutilizzabilità delle dette intercettazioni sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; il terzo, con il quale si lamenta la mancata considerazione della rinnovazione istruttoria correlata alla trascrizione dell'interrogatorio di garanzia dell'imputato finiregistrato in data 18/10/22 è assolutamente generica perché nel ricorso aprioristicamente si rivendica la rilevanza decisoria di siffatta acquisizione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9673/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.

Parole chiave

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accertamenti complementari assunzione di prove a titolo cautelare istruzione giudiziaria obbligo di porre delle domande interrogatorio formale di testimoni difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/03/1984 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Testa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due, diretti a contestare la valutazione probatoria sottesa al giudizio di responsabilità alla Itilke del tenore delle intercettazioni apprezzate dai giudici del merito e a monte la stessa inutilizzabilità delle dette intercettazioni sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; il terzo, con il quale si lamenta la mancata considerazione della rinnovazione istruttoria correlata alla trascrizione dell'interrogatorio di garanzia dell'imputato finiregistrato in data 18/10/22 è assolutamente generica perché nel ricorso aprioristicamente si rivendica la rilevanza decisoria di siffatta acquisizione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.