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Ordinanza — n. 9671/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9671/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9671/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTENERO NINO nato a NAPOLI il 14/05/1956 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Nino Montenero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla individuazione nel ricorrente del soggetto protagonista delle intercettazioni apprezzate a sostegno del giudizio di responsabilità anche alla luce delle dichiarazioni del coindagato Giordano, alla corretta qualificazione ascritta al fatto ( escludendo l'ipotesi dtfli chlk comma 5 dell'art 73 TUS), al puntuale riscontro dei costituti propri della recidiva contestata, il tutto con argomentare destinato a rendere i relativi giudizi di merito non censurabili in questa sede I rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9671/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza allegazioni di persecuzione contraddittorie traffico aggravato di stupefacenti controinterrogatorio del ministero pubblico prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTENERO NINO nato a NAPOLI il 14/05/1956 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Nino Montenero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla individuazione nel ricorrente del soggetto protagonista delle intercettazioni apprezzate a sostegno del giudizio di responsabilità anche alla luce delle dichiarazioni del coindagato Giordano, alla corretta qualificazione ascritta al fatto ( escludendo l'ipotesi dtfli chlk comma 5 dell'art 73 TUS), al puntuale riscontro dei costituti propri della recidiva contestata, il tutto con argomentare destinato a rendere i relativi giudizi di merito non censurabili in questa sede I rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.