Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of specific legal issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were manifestly unfounded and not permitted in a legality proceeding. The appellant challenged a lower court's finding of false testimony liability, arguing for a lack of specific grounds and insufficient recognition of generic defenses. The court rejected these arguments, noting that the first ground was already assessed in the first instance and the second lacked merit given the adequate examination of defenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or not permitted by law in a legality proceeding, as the court lacks the power to re-evaluate facts or substitute its own judgment on the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIGIO ANGELO nato a PALERMO il 07/11/1998 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Eligio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati e in particolare quanto al primo, perchè il giudizio di inammissibilità della prima censura esposta con il gravame di merito, ritenuta affetta da aspecificità estrinseca (quanto ai tratti fondanti il giudizio di responsabilità per la falsa testimonianza a prescindere dalla definizione del processo in occasione del quale la deposizione falsa è stata resa) non merita critiche perchè effettivamente diretta a rassegnare concreti vizi di specificità del ricorso rispetto alla valutazione fondante la responsabilità rassegnata in primo grado (non potendosi r peraltroi.trascurare che la valutazione in questione è stata resa nel contraddittorio delle parti e non de plano sicchè, anche se nei contenuti, la stessa possa ritenersi destinata a celare un 0 giudizio di manifesta infondatezza nel merito dell'assunto difensivo, in ogni caso siffatta conclusione può dirsi oggi consolidata alla luce del ricorso che occupa, che non ne contesta la correttezza); quanto al secondo, afferente al mancato riconoscimento delle generiche perchè la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.