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Ordinanza — n. 9667/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9667/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9667/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVELLA ANTONIO nato a SAN SEVERO il 22/01/1999 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Lavella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni atteso che / in disparte l'effettiva possibilità di procedere ad una revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena in assenza di appello sul punto da parte della procura competente ( avuto riguardo alla non comprovata presenza in atti di un casellario giudiziario attestante i precedenti ostativi trascurati dal primo giudice) e la genericità dell'assunto quanto alla possibilità di disporre la pena sostitutiva rivendicata dalla difesa (quanto al giudizio prognostico che deve comunque sorreggere tale valutazione), resta da dire dell'assorbente difetto di interesse al ricorso ( per la valenza ostativa della sospensione condizionale concessa rispetto alla applicazione della sanzione sostitutiva, si che non vede quale sia il vantaggio che possa derivare dall'integrale accoglimento della relativa prospettazione per il tramite della sollecitata espunzione del citato beneficio); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9667/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale sospensione delle prestazioni ripristino dell'effetto sospensivo sospensione della procedura di fallimento concorso di motivi di sospensione condizione sospensiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVELLA ANTONIO nato a SAN SEVERO il 22/01/1999 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Lavella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni atteso che / in disparte l'effettiva possibilità di procedere ad una revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena in assenza di appello sul punto da parte della procura competente ( avuto riguardo alla non comprovata presenza in atti di un casellario giudiziario attestante i precedenti ostativi trascurati dal primo giudice) e la genericità dell'assunto quanto alla possibilità di disporre la pena sostitutiva rivendicata dalla difesa (quanto al giudizio prognostico che deve comunque sorreggere tale valutazione), resta da dire dell'assorbente difetto di interesse al ricorso ( per la valenza ostativa della sospensione condizionale concessa rispetto alla applicazione della sanzione sostitutiva, si che non vede quale sia il vantaggio che possa derivare dall'integrale accoglimento della relativa prospettazione per il tramite della sollecitata espunzione del citato beneficio); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.