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Ordinanza — n. 9666/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9666/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9666/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: KVEDARAS GIAMMARCO nato a ROMA il 02/08/1991 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giammarco Kvedaras avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due oltre a risultare costituiti da doglianze in punto di fatto, prospettate senza articolare effettivi e puntuali travisamenti probatori diretti a mettere in discussione la ricostruzione operata in termini conformi dai giudici del merito, sono anche riproduttivi, non diversamente da quanto è a dirsi per il terzo motivo, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ascrivibilità anche al ricorrente della sostanza di tipo cocaina rinvenuta all'intertò dell'auto, alla finalizzazione illecita e non ad uso personale della sostanza di tipo hashish rinvenuta pressa la sua abitazione e alla non riconducibilità di tale ultima condotta all'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 TUS, il tutto con argomentare che rende i relativi giudizi valutativi non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9666/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.

Parole chiave

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gravi motivi guida recidiva in stato di ebbrezza motivo rilevante d'asilo traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
73 comma 5 TUS, il tutto con argomentare che rende i relativi giudizi valutativi non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: KVEDARAS GIAMMARCO nato a ROMA il 02/08/1991 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giammarco Kvedaras avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due oltre a risultare costituiti da doglianze in punto di fatto, prospettate senza articolare effettivi e puntuali travisamenti probatori diretti a mettere in discussione la ricostruzione operata in termini conformi dai giudici del merito, sono anche riproduttivi, non diversamente da quanto è a dirsi per il terzo motivo, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ascrivibilità anche al ricorrente della sostanza di tipo cocaina rinvenuta all'intertò dell'auto, alla finalizzazione illecita e non ad uso personale della sostanza di tipo hashish rinvenuta pressa la sua abitazione e alla non riconducibilità di tale ultima condotta all'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 TUS, il tutto con argomentare che rende i relativi giudizi valutativi non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.