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Ordinanza — n. 9665/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9665/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9665/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERHATSION GOYITOM JONAS (CUI 04V9OGJ) nato a ROMA il 23/09/1998 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ? letto il ricorso proposto nell'interesse di Merhatsion Goyitom Jona vverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di marcata genericità e aspeficità estrinseca mette in discussione la tenuta della decisione gravata quanto al percorso giustificativo afferente alla determinazione del trattamento punitivo malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sedeì rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9665/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.

Parole chiave

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adeguamento della pena riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali revoca della sospensione condizionale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERHATSION GOYITOM JONAS (CUI 04V9OGJ) nato a ROMA il 23/09/1998 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ? letto il ricorso proposto nell'interesse di Merhatsion Goyitom Jona vverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di marcata genericità e aspeficità estrinseca mette in discussione la tenuta della decisione gravata quanto al percorso giustificativo afferente alla determinazione del trattamento punitivo malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sedeì rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.