Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already correctly decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Rosario Meli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Meli challenged a Palermo Court of Appeal judgment regarding an insult charge under Article 341 bis of the Penal Code, arguing against the sentence and the presence of witnesses. The court rejected these arguments as merely repetitive of the merits, which had already been thoroughly examined and correctly dismissed by the lower judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and precise reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELI ROSARIO nato a PALMA DI MONTECHIARO il 10/02/1948 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario Meli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia con riguardo ai tratti costituivi della responsabilità ascritta al ricorrente per il reato di cui all'art 341 bis cp ( con riguardo alle più persone presenti al momento della condotta oltraggiosa), sia in relazione alla misura della pena comminata, il tutto affrontato con argomentare tal rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.