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Ordinanza — n. 9661/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9661/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code regarding the illicit possession of drugs, but the lower court had already addressed these points with legally sound reasoning. Consequently, the court ruled that no new legal grounds existed to justify a review at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal with legally correct reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetition merits arguments stage legality drug possession offense Article 131-bis CP motivazione inadeguata delle censure costituzionali reati qualificati contro gli stupefacenti reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
Art. 131-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIANO SIMONE nato a ISERNIA il 21/02/1996 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Casciano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla finalizzazione illecita della sostekriza stupefacente detenuta dal ricorrente e alla non applicabilitòr alla specie dell'art 131-bis cp i rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.