Criminal appeal dismissed as inadmissible for raising issues already decided on merits with correct legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Patrizio Cammarata inadmissible because the grounds raised were not permitted in a final review proceeding. The appellant attempted to challenge the factual reconstruction of the crime under Article 390 of the Penal Code, but the court found these arguments to be mere rehashes of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals in final review proceedings are inadmissible if they merely restate arguments already decided on the merits with correct legal reasoning, rather than presenting new evidence or proving factual distortions.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMARATA PATRIZIO nato a MENFI il 17/03/1964 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; y ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Patrizio Cammarata avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto non solo mirano a mettere in discussione il fatto come ricostruito in modo conforme dai giudici del merl.to senza addurre effettivi travisamenti probatori, ma si risolvono in profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia nel ritracciare i tratti costitutivi della responsabilità del ricorrente quanto al reato ex art 390 cp allo stesso ascritto, sia nel dare la giusta veste giuridica alla condotta contestata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.