Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds were merely reproducible or based on irrelevant prescription due to recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Evola's appeal inadmissible because his arguments failed to meet the strict requirements for a legitimacy proceeding. The first two grounds were deemed merely reproducible of issues already correctly resolved by the lower courts, while the third regarding prescription was invalid due to established recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and Evola was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 334 c.p.; Art. 99 c.p.: Appeals in criminal legitimacy proceedings are inadmissible if grounds merely reproduce merits already decided or if prescription is irrelevant due to recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EVOLA GIUSEPPE nato a PARTINICO il 20/11/1989 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Evola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due, diretti a contestare i tratti costituitivi del giudizio di responsabilità ascritto all'imputato per l'ipotesi di reato ex art 334 cp contestata nonché la corretta qualificazione data al fatto sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche 1 mentre il terzo, inerente alla rivendicata prescrizione, è manifestamente infondato alla luce della recidiva ex art 99 comma 2 ritenuta nella specie, sì che la stessa è maturata dopo la decisione gravata, così da restare ininfluente nella specie alla luce della inammissibilità degli altri due motivi di ricorso rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.