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Ordinanza — n. 9655/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for contesting factual evaluation and finalization of illicit substance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9655/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Zanin inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zanin challenged the lower court's assessment regarding the illicit finalization of a substance, arguing against the judges' factual evaluation. The court rejected these arguments as legally incorrect and logically inconsistent with established facts, citing Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal contesting the factual evaluation and logical reasoning of the court of first instance regarding the finalization of illicit substances is inadmissible if the arguments are legally unfounded and lack logical coherence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual evaluation review illicit substance finalization logical reasoning standard Article 616 criminal procedure detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANIN ANDREA nato a SAN DONA' DI PIAVE il 07/10/1980 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 o letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Zanin avverso la sentenza in epigrafe ; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta il giudizio di responsabilità e in particolare la valutazione logica spesa dai giudici del merito in relazione alla finalizzazione illecita della sostanza detenuta ribadendo profili di censura già ade guatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.