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Ordinanza — n. 9654/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts were legally sound and no new evidence presented.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9654/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luigi Gandolfo's appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of his criminal conduct and sentencing was legally correct. Gandolfo challenged the conviction for resistance and the denial of generic probation, arguing against the factual evaluation of his escape. The court rejected these claims, finding the first-instance judgment free of logical inconsistencies and sufficiently motivated to withstand review.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the contested facts are established by a judgment supported by legally correct arguments and free from obvious logical inconsistencies, as the court of last instance cannot re-evaluate the evidence or facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility resistance offense conviction sentencing review limits generic probation denial Court of Cassazione jurisdiction rifiuto del servizio militare persecuzione determinante per la fuga motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANDOLFO LUIGI nato a PALERMO il 22/08/1985 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Gandolfo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo contesta il giudizio di responsabilità per la condotta di resistenza ex art 337 cp avuto riguardo al portato oggettivamente offensivo della fuga messa in atto dal ricorrente quando di contro la valutazione resa sul punto dalla Corte del merito risulta resa con argomenti giuridicamente corretti, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e che parimenti deve ritenersi manifestamente infondato il motivo diretto a contrastare la determinazione del trattamento punitivo e il mancato riconoscimento delle generiche perché anche su/tali punti la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.