Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely reproductions of arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The defense argued for the illegality of detention funds usage and specific fact qualification, but the appellate court had already addressed these points with legally sound reasoning. Consequently, the court ruled that such repetitive arguments do not constitute valid grounds for review in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds are merely reproductions of arguments already examined and rejected by the lower courts with legally sound reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO VINCENZO nato a CAMPOBASSO il 25/10/1998 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Caruso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità) in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla destinazione illecita della sostenza detenuta e alla qualificazione da dare al fatto, coerente all'imputazione e non compatibile con l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art 73 rivendicata dalla difesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.