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Ordinanza — n. 9650/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9650/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Maurizio Sacco inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court found that the first ground lacked necessary correlation with the contested act's motivation, while the second ground failed to justify the general judgment due to inadequate examination of defense arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal for illegality is inadmissible if the grounds do not comply with legal requirements or if the contested judgment lacks sufficient motivation to allow for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation insufficient grounds Article 616 c.p.p. criminal procedure attenuazione della pena motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCO MAURIZIO (CUI 04AVWLY) nato a CASERTA il 06/04/1965 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Sacco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede legittimità in quanto con il primo si contesta il giudizio di responsabilità con argomenti privi correlaticongruii riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che, di contro, alla luce delle emergenze acquisite, cristallizza puntualmente la condotta di reato ascritta al ricorrente mentre con il secondo si contesta il giudizio inerente le generiche, non accordate con giustificazione sufficiente e non illogica in esito ad un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.