Italian Court dismisses appeals as generic and lacking legal argumentation under Article 616 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Giovanni Di Giacomo and Francesco Carfi inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the lower court's finding of liability for the crime of violation of Article 340 of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, noting they were overly generic and failed to engage with the specific reasoning or evidence presented in the second-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 340 c.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and grounded in legal reasoning; generic complaints or those distant from the arguments developed in the lower judgment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GIACOMO GIOVANNI nato a GELA il 19/05/1972 CARFI' FRANCESCO nato a CALTAGIRONE il 05/02/1993 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Giovanni Di Giacomo e Francesco Carfì avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: in termini di marcata genericità e distanza dall'argomentare svolto in sentenza , si contesta ( con il motivo unico prospettato da Di Giacomo e con il primo motivo di Carfi) il giudizio di responsabilità per il capo di imputazione sub c) quando di contro la sentenza impugnata, all'esito di una coerente, puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie e senza incorrere in travisamenti destinati ad incidere sulla decisione assunta, ha puntualmente riscontrato gli estremi costitutivi della violazione contestata punita ex art 340 cod. pen. senza incorrere in alcuna erroneità interpretativa in punto di diritto; per altro verso, avuto riguardo al giudizio inerente alle denegate attenuanti generiche contestato dal solo ricorso di Carfì, la censura deve ritenersi parimenti manifestamente infondata perchè anche sul tema la sentenza impugnata appare sorrett9 da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024