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Ordinanza — n. 9648/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9648/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9648/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHECUKA SELMAN nato il 29/06/1992 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di XhecuKa Selman avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due, inerenti al mancato riconoscimento delle generiche, sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle emergenze probatorie così da assorbire e rendere le deduzioni difensive all'evidenza e non censurabile il relativo giudizio di merito in questa sede mentre il terzo si lega alla pretermissione di un tema, la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art 62 n. 4prospettata dall'appello in termini di marcata genericità sì che il relativo motivo - con valutazione che viene resa questa Corte ora per allora- doveva ritenersi inammissibile rendendo indifferente il vizio di motivazione prospettato dal ricorso'r rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9648/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.

Parole chiave

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circostanze attenuanti motivi di cassazione motivi di rigore allegazioni insufficientemente motivate pluralità di motivazioni motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHECUKA SELMAN nato il 29/06/1992 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di XhecuKa Selman avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due, inerenti al mancato riconoscimento delle generiche, sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle emergenze probatorie così da assorbire e rendere le deduzioni difensive all'evidenza e non censurabile il relativo giudizio di merito in questa sede mentre il terzo si lega alla pretermissione di un tema, la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art 62 n. 4prospettata dall'appello in termini di marcata genericità sì che il relativo motivo - con valutazione che viene resa questa Corte ora per allora- doveva ritenersi inammissibile rendendo indifferente il vizio di motivazione prospettato dal ricorso'r rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.