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Ordinanza — n. 9647/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9647/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9647/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORINO ANDREA nato a ROMA il 06/12/1989 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Maiorino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si lamenta un travisamento probatorio privo della puntualizzazione delle ragioni della decisiva incidenza del dato travisato rispetto alla qualificazione del fatto ( atteso che la difesa trascura di confrontarsi con tutti gli altri argomenti apprezzati in sentenza nell'escludere l'applicabilità del 5 comma dell'art 73, idogli a supportare comunque la scelta operata sulla configurazione del fatto) mentre il secondo motivo attinge il giudizio speso nel negare le generiche quando, di contro, la sentenza impugnata sul tema appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9647/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.

Parole chiave

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circostanze attenuanti verosimiglianza della persecuzione censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali impedimenti all'allontanamento mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORINO ANDREA nato a ROMA il 06/12/1989 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Maiorino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si lamenta un travisamento probatorio privo della puntualizzazione delle ragioni della decisiva incidenza del dato travisato rispetto alla qualificazione del fatto ( atteso che la difesa trascura di confrontarsi con tutti gli altri argomenti apprezzati in sentenza nell'escludere l'applicabilità del 5 comma dell'art 73, idogli a supportare comunque la scelta operata sulla configurazione del fatto) mentre il secondo motivo attinge il giudizio speso nel negare le generiche quando, di contro, la sentenza impugnata sul tema appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.